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67 rue Boecklin, 67000 Strasburgo
03 67 07 96 78
Diritto alla vita
Divieto di tortura
schiavitù e lavoro forzato
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto a un giusto processo
Nessuna punizione senza legge
Vita privata e familiare
Libertà di coscienza e religione
Libertà di espressione
Rimedio efficace
Divieto di discriminazione
Protezione della proprietà
La pena di morte
Diritto a non essere processato due volte
Diritto a libere elezioni
Nessuna punizione senza legge
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato ai sensi del diritto nazionale o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non pregiudica la sentenza e il punizione di una persona colpevole di un atto o di un'omissione che, al momento in cui è stato commesso, era criminale secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
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