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67 rue Boecklin, 67000 Strasburgo
03 67 07 96 78
Protezione della proprietà
Diritto alla vita
Divieto di tortura
schiavitù e lavoro forzato
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto a un giusto processo
Nessuna punizione senza legge
Vita privata e familiare
Libertà di coscienza e religione
Libertà di espressione
Rimedio efficace
Divieto di discriminazione
Protezione della proprietà
La pena di morte
Diritto a non essere processato due volte
Diritto a libere elezioni
Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto della sua merce. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dal
principi generali del diritto internazionale.
Le precedenti disposizioni non violano il diritto que chiedere agli Stati di far rispettare le leggi che ritengono necessario per disciplinare l'uso dei beni ai sensi nell'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte ou altri contributi o multe.
Una dichiarazione resa ai sensi di questa sezione si considera effettuato in conformità con paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
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