Diritto a un giusto processo
Diritto alla vita
Divieto di tortura
schiavitù e lavoro forzato
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto a un giusto processo
Nessuna punizione senza legge
Vita privata e familiare
Libertà di coscienza e religione
Libertà di espressione
Rimedio efficace
Divieto di discriminazione
Protezione della proprietà
La pena di morte
Diritto a non essere processato due volte
Diritto a libere elezioni
1. Ogni persona ha il diritto che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sulle controversie relative ai suoi diritti e doveri civili, o il merito di eventuali accuse penali a suo carico. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma la stampa e il pubblico possono essere chiusi in aula durante tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo richiedano gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti processuali, ovvero nella misura ritenuta strettamente necessaria dal giudice, quando, in tali circostanze, una pubblicità particolare possa pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a prova contraria ai termini di legge.
3. Ogni imputato ha diritto in particolare a:
a) di essere informato, quanto prima, in una lingua a lui comprensibile e in modo circostanziato, della natura e della causa dell'accusa mossagli;
b) disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della propria difesa;
c) difendersi o farsi assistere da un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, può farsi assistere gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando gli interessi della giustizia lo richiedono;
d) esaminare o far sentire i testimoni dell'accusa e ottenere la convocazione e l'audizione dei testimoni della difesa alle stesse condizioni dei testimoni dell'accusa;
e) di avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non capisca o non parli la lingua usata in aula.
Un'organizzazione non governativa può intervenire a favore di una persona con una malattia grave
In una sentenza pronunciata il 17 luglio 2014 contro la Romania, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che, data la gravità della malattia di un giovane Rom sieropositivo affetto da malattia mentale, un'organizzazione non governativa può adire la Corte europea per suo conto .
In questo caso la Corte tiene conto del fatto che nessuna controversia è stata sollevata dallo Stato convenuto quando questa ONG ha avviato un procedimento a livello nazionale e del fatto che la persona interessata non è stata posta sotto tutela o curatela. bb3b-136bad5cf58d_