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67 rue Boecklin, 67000 Strasburgo
03 67 07 96 78
Diritto alla vita
Divieto di tortura
schiavitù e lavoro forzato
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto a un giusto processo
Nessuna punizione senza legge
Vita privata e familiare
Libertà di coscienza e religione
Libertà di espressione
Rimedio efficace
Divieto di discriminazione
Protezione della proprietà
La pena di morte
Diritto a non essere processato due volte
Diritto a libere elezioni
Diritto a non essere processato o punito due volte
1. Nessuno può essere perseguito o punito penalmente da les tribunali dello stesso Stato a causa di un reato per il quale è già stato assolto o condannato con sentenza passata in giudicato
in conformità con la legge e la procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del comma precedente non impediscono la riapertura del processo, nei termini di legge e di procedura diritto penale dello Stato interessato, se fatti nuovi o nuovi rivelato o un difetto fondamentale nella procedura precedente sono suscettibili di influenzare il giudizio raggiunto.
3. Nessuna deviazione è consentita da questo articolo under dell'articolo 15 della Convenzione.
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