67 rue Boecklin, 67000 Strasburgo
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Libertà di riunione e di associazione
Diritto alla vita
Divieto di tortura
schiavitù e lavoro forzato
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto a un giusto processo
Nessuna punizione senza legge
Vita privata e familiare
Libertà di coscienza e religione
Libertà di espressione
Rimedio efficace
Divieto di discriminazione
Protezione della proprietà
La pena di morte
Diritto a non essere processato due volte
Diritto a libere elezioni
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e a libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri sindacati e unisciti ai sindacati in difesa di interessi.
2. L'esercizio di tali diritti non può essere subordinato ad altri restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituisconomisure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza sicurezza nazionale, incolumità pubblica, difesa dell'ordine e della prevenzione della criminalità, tutela della salute o della morale,
o la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Questo articolo non vieta l'imposizione di restrizioni legali a l'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, del polizia o amministrazione statale
Il divieto assoluto per un soldato di aderire a un sindacato è criticato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
In una sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 ottobre 2014 (Matelly c. Francia), quest'ultima ha condannato la pratica francese di vietare l'iscrizione dei soldati ai sindacati._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_
In tale sentenza, se la Corte europea ha riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di limitare la libertà di associazione all'interno dell'esercito per motivi connessi alle specificità della missione dei militari, ammette tuttavia che il divieto opposto al Sig. Matelly di arruolarsi l'associazione "gendarmi e forum dei cittadini" costituisce un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto garantito dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
Per la Corte, Ae divieto puro e semplice per il ricorrente di aderire ad un'associazione sindacale senza tener conto del suo atteggiamento e della sua volontà di adempiere ai propri obblighi in di modifica dello statuto sociale,_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ porta all'essenza stessa della libertà di associazione, una violazione che non può essere considerata proporzionata e quindi non era "necessaria in una società_democratica_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d ".
Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.